IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2012/18/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose,  recante  modifica  e
successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio  e,  in
particolare, gli articoli 30 e 31; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  recante
attuazione  della  direttiva  96/82/CE,  relativa  al  controllo  dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
pericolose; 
  Visto il decreto legislativo 21 settembre  2005,  n.  238,  recante
attuazione della direttiva 2003/105/CE,  che  modifica  la  direttiva
96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti  rilevanti  connessi
con determinate sostanze pericolose; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 novembre 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 marzo 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle  finanze,  della  salute,  dell'interno,  dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti  e  per  gli
affari regionali; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica della parte 1 dell'allegato  I  al  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. 
 
  1. Nella sezione «prodotti petroliferi» della parte 1 dell'allegato
I al decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  e  successive
modificazioni, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la  seguente:
«d) oli combustibili densi». 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
            Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La direttiva 2012/18/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 24
          luglio 2012, n. L 197. 
              La direttiva 96/82/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.  14
          gennaio 1997, n. L 10. 
              L'articolo 1 della  legge  n.  96  del  6  agosto  2013
          (Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2013),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale  del  20  agosto  2013,  n.  194,  cosi'
          recita: 
                "Art.  1.  Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive europee 
              1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  secondo  le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183." 
              L'allegato B della  legge  n.  96  del  6  agosto  2013
          (Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione   europea   2013),pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale  del  20  agosto  2013,  n.  194,  cosi'
          recita: 
                "Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 
                2009/101/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 16 settembre 2009, intesa a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a  mente  dell'articolo  48,  secondo
          comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e
          dei terzi (senza termine di recepimento); 
                2009/102/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  16  settembre  2009,  in  materia  di  diritto   delle
          societa', relativa alle societa' a responsabilita' limitata
          con un unico socio (senza termine di recepimento); 
                2009/158/CE del  Consiglio,  del  30  novembre  2009,
          relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
          terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
          recepimento); 
                2010/32/UE del Consiglio, del  10  maggio  2010,  che
          attua l'accordo quadro, concluso da  HOSPEEM  e  FSESP,  in
          materia di prevenzione delle ferite da taglio  o  da  punta
          nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento
          11 maggio 2013); 
                2010/63/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 22  settembre  2010,  sulla  protezione  degli  animali
          utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
          novembre 2012); 
                2010/64/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
          traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
          27 ottobre 2013); 
                2010/75/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 24 novembre 2010, relativa alle  emissioni  industriali
          (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
                2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15  febbraio  2011,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
          recepimento 1° gennaio 2013); 
                2011/24/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 9 marzo 2011, concernente  l'applicazione  dei  diritti
          dei    pazienti    relativi    all'assistenza     sanitaria
          transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
                2011/36/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  5  aprile  2011,  concernente  la  prevenzione  e   la
          repressione della tratta di esseri umani  e  la  protezione
          delle vittime, e che sostituisce la  decisione  quadro  del
          Consiglio 2002/629/GAI (termine  di  recepimento  6  aprile
          2013); 
                2011/51/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
          del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
          beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
          recepimento 20 maggio 2013); 
                2011/61/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
                2011/62/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
          uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
          falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
                2011/65/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
                2011/70/Euratom del Consiglio, del  19  luglio  2011,
          che  istituisce  un  quadro  comunitario  per  la  gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
          2013); 
                2011/76/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
          trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
                2011/77/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  27  settembre  2011,   che   modifica   la   direttiva
          2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto
          d'autore  e  di  alcuni  diritti   connessi   (termine   di
          recepimento 1° novembre 2013); 
                2011/82/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  25  ottobre  2011,  intesa  ad  agevolare  lo  scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
          novembre 2013); 
                2011/83/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 25 ottobre 2011, sui diritti dei  consumatori,  recante
          modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
                2011/85/UE  del  Consiglio,  dell'8  novembre   2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
                2011/89/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 novembre 2011, che modifica le  direttive  98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
          vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
          appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
          recepimento 10 giugno 2013); 
                2011/93/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e
          lo  sfruttamento  sessuale  dei  minori  e  la  pornografia
          minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI
          del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
                2011/95/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 13 dicembre 2011, recante  norme  sull'attribuzione,  a
          cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
                2011/98/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 13 dicembre 2011, relativa a  una  procedura  unica  di
          domanda per il rilascio di un permesso unico  che  consente
          ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
          dicembre 2013); 
                2011/99/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 13 dicembre 2011,  sull'ordine  di  protezione  europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
                2012/4/UE della Commissione, del  22  febbraio  2012,
          che   modifica   la    direttiva    2008/43/CE,    relativa
          all'istituzione, a  norma  della  direttiva  93/15/CEE  del
          Consiglio,   di   un   sistema   di    identificazione    e
          tracciabilita' degli esplosivi per uso civile  (termine  di
          recepimento 4 aprile 2012); 
                2012/12/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 19 aprile 2012, che modifica la  direttiva  2001/112/CE
          del Consiglio  concernente  i  succhi  di  frutta  e  altri
          prodotti   analoghi   destinati   all'alimentazione   umana
          (termine di recepimento 28 ottobre 2013); 
                2012/13/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  22  maggio  2012,  sul  diritto  all'informazione  nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
                2012/18/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di  incidenti
          rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
          l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
                2012/19/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  4  luglio  2012,  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione)  (termine  di
          recepimento 14 febbraio 2014); 
                2012/26/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 25 ottobre 2012, che modifica la  direttiva  2001/83/CE
          per  quanto  riguarda  la  farmacovigilanza   (termine   di
          recepimento 28 ottobre 2013); 
                2012/27/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  25  ottobre  2012,  sull'efficienza  energetica,   che
          modifica le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e  abroga  le
          direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE  (termine  di  recepimento
          finale 5 giugno 2014); 
                2012/28/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
                2012/29/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia
          di diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato
          e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
          di recepimento 16 novembre 2015); 
                2012/33/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva  1999/32/CE
          del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei  combustibili
          per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
                2012/34/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
          2015); 
                2012/52/UE della Commissione, del 20  dicembre  2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
                2013/1/UE  del  Consiglio,  del  20  dicembre   2012,
          recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a
          talune modalita' di esercizio del diritto di  eleggibilita'
          alle  elezioni  del  Parlamento  europeo  per  i  cittadini
          dell'Unione che risiedono in uno Stato membro  di  cui  non
          sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).". 
              Il  decreto  legislativo  17  agosto   1999,   n.   334
          (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al  controllo
          dei  pericoli   di   incidenti   rilevanti   connessi   con
          determinate  sostanze  pericolose.)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  21  settembre  2005,  n.  238
          (Attuazione della direttiva 2003/105/CE,  che  modifica  la
          direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti
          rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21  novembre  2005,  n.
          271, S.O. 
              La direttiva 2003/105/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          31 dicembre 2003, n. L 345. 
              Il  decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
 
          Note all'art. 1: 
              La  sezione  "prodotti  petroliferi"  della   parte   1
          dell'allegato I al decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.
          334, gia' citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'  come
          modificata dal presente decreto, cosi' recita: 
 
                                  "Allegato I 
 
 
          ELENCO DELLE SOSTANZE, MISCELE E PREPARATI  PERICOLOSI  PER
                        L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2 
 
              Omissis. 
 
                                    PARTE 1 
 
 
                             Sostanze specificate 
 
              Se una sostanza, o una categoria di sostanze,  elencata
          nella parte 1 rientra anche in una categoria della parte 2,
          le quantita' limite  da  prendere  in  considerazione  sono
          quelle indicate nella parte 1. 
 
    

         Colonna 1                      Colonna 2       Colonna 3

Sostanze pericolose                    Quantita' limite (tonnellate)
                                      ai fini dell'applicazione degli
                                      articoli 6 dell'articolo 8 e 7
         
Nitrato di ammonio (cfr. nota 1)           5.000          10.000

Nitrato di ammonio (cfr. nota 2)           1.250           5.000

Nitrato di ammonio (cfr. nota 3)             350           2.500

Nitrato di ammonio (cfr. nota 4)              10              50

Nitrato di potassio (cfr. nota 5)          5.000          10.000

Nitrato di potassio (cfr. nota 6)          1.250           5.000

Anidride arsenica, acido (V)
 arsenico e/o suoi Sali                        1               2

Anidride arseniosa, acido (III)
arsenico o suoi Sali                         0,1             0,1

Bromo                                         20             100

Cloro                                         10              25

Composti dei nichel in forma
polverulenta inalabile (monossido
di nichel, biossido di nichel, solfuro
di nichel, bisolfuro di trinichel,
triossido di dinichel)                         1               1

Etilenimina                                   10              20

Fluoro                                        10              20

Formaldeide (concentrazione
 ≥ 90%)                                        5              50

Idrogeno                                       5              50

Acido cloridrico (gas liquefatto)             25             250

Alchili di piombo                              5              50

Gas liquefatti estremamente
infiammabili e gas naturale                   50             200

Acetilene                                      5              50

Ossido di etilene                              5              50

Ossido di propilene                            5              50

Metanolo                                     500           5.000

4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o
suoi sali in forma polverulenta             0,01            0,01

Isocianato di metile                        0,15            0,15

Ossigeno                                     200           2.000

Diisocianato di toluene                       10             100

Cloruro di carbonile (fosgene)               0,3            0,75

Triiduro di arsenico (arsina)                0,2               1

Triiduro di fosforo (fosfina)                0,2               1

Dicloruro di zolfo                             1               1

Triossido di zolfo                            15              75

Poli-cloro-dibenzofurani e
poli-cloro-dibenzodiossine
(compresa la TCDD), espressi
come TCDD equivalente                      0,001           0,001

Le seguenti sostanze CANCEROGENE
in concentrazioni superiori al 5%
in peso:
 4-amminobifenile e/o suoi sali,
 benzotricloruro, benzidina e/o
suoi sali, ossido di bis (clorometile),
 ossido di clorometile e di metile,
1,2-dibromoetano, solfato di dietile,
solfato di dimetile, cloruro di
dimetilcarbamoile,
1,2-dibromo-3-cloropropano,
1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina,
triammíde esametilfosforica,
 idrazina, 2-naftilammina e/o suoi
sali, 1,3-propansultone,
4-nitrodifenile                               0,5               2

Prodotti petroliferi:
 a) benzine e nafte,
 b) cheroseni
(compresi i jet fuel),                      2.500          25.000

 c) gasoli (compresi i gasoli
per autotrazione, i gasoli
per riscaldamento e
i distillati usati per produrre
 i gasoli)
d) olii combustibili densi

    
 
               (Omissis).".